ALLEGATO 1:
ALLEGATO << A >>
alla legge regionale << Istituzione del servizio
volontario di vigilanza ecologica >>.
Direttive per uniformare il comportamento
delle guardie ecologiche volontarie e indicazioni
per l' organizzazione e lo svolgimento
del servizio
Nell' ambito di compiti di prevenzione e
controllo della situazione ambientale assegnati
alle GEV, assume particolare rilievo il ruolo di
presidio del territorio e di segnalazione tempestiva
di principi di incendio boschivo in collegamento
con gli organi preposti all' intervento.
Oltre ai compiti, definiti nella legge, ed a
maggior specificazione degli stessi le GEV
possono essere incaricate di segnalare agli organismi
di gestione delle aree protette ed agli
altri Enti pubblici eventuali interventi da effettuare
ed eventuali disfunzioni in quelli già effettuati
(es situazioni sentieri, segnaletica,
frane).
Le GEV devono tenere un << taccuino di
campagna >> sul quale annotare osservazioni
sull' ambiente: flora, fauna, meteorologia, situazione
dei sentieri.
Tali osservazioni possono essere innanzitutto
utili alle stesse GEV per migliorare la
propria preparazione ed utili anche come strumento
di conoscenza del territorio.
Le osservazioni verranno riportate nel
rapporto di servizio giornaliero.
Comportamento
L' opera che le GEV sono chiamate a svolgere
è notevolmente complessa e delicata. L' obiettivo
è creare una figura che sia vista con
simpatia dal maggior numero possibile di persone,
un tutore dell' ambiente naturale nell' interesse
collettivo che si adoperi più per prevenire
che per reprimere, che rappresenti un
punto di riferimento per informazioni e di appoggio
in caso di problemi, anche di necessità
di soccorso.
La passione e l' impegno non devono diventare
fanatismo, le norme devono essere
fatte rispettare con senso della misura, con
equilibrio. Il primo e più importante compito
della GEV è far capire, con pazienza e competenza,
ai soggetti sorpresi in difetto i motivi
per cui una certa azione è dannosa all' ambiente
e quindi vietata dalle norme.
I verbali e le sanzioni sono da utilizzare
con oculatezza: la legge è uguale per tutti ma la
stessa legge fornisce disposizioni generali non
potendo scendere nel dettaglio dell' esteso numero
di casi diversi che si possono presentare.
Spetta all' Autorità amministrativa determinare
la sanzione relativa all' infrazione verbalizzata:
la GEV deve limitarsi a fornire, attraverso
il verbale, tutti gli elementi necessari.
Poichè la GEV deve conoscere i relativi parametri
di valutazione, si forniscono i seguenti
riferimenti normativi ed interpretativi.
I parametri sono in generale definiti dalla
legge n. 689 del 1981 << Modifiche del sistema penale >>:
in sintesi, oltre alla gravità dell' azione illecita,
sono determinanti le caratteristiche ed il
comportamento del soggetto che l' ha compiuta.
<<... il giudice deve tener conto della gravità
del reato, desunta: 1 dalla natura, dalla
specie, dai mezzi, dall' oggetto, dal tempo, e
da ogni altra modalità dell' azione; ... 2 dalla
intensità del dolo o dal grado della colpa >>.
Nel nostro caso a determinare la gravità
dell' azione illecita possono concorrere significativamente
le caratteristiche dell' ambiente: la
stessa azione può avere effetti diversi più o
meno gravi, immediati o nel tempo, a seconda
della vulnerabilità dell' equilibrio ambientale
nel luogo dove è stata compiuta.
Le caratteristiche del soggetto interessano,
l' intenzionalità e la possibilità di ripetizione
dell' azione illecita.
Un' azione determinata da pura disattenzione
e dall' ignoranza dei più elementari principi
che regolano l' equilibrio ambientale oltre
che delle norme, con buone probabilità non
sarà più ripetuta, da un soggetto reso opportunamente
consapevole.
Un' azione determinata dal totale disinteresse
verso la qualità dell' ambiente, dallo spregio
verso il rispetto del bene altrui o della collettività
o per ben preciso interesse privato, con
ogni probabilità sarà ripetuto o in tal caso unico
deterrente possibile sarà una pesante sanzione.
La valutazione dovrà tener conto anche
della condizione economica del soggetto: se a
commettere l' illecito è stata una grossa Società
l' ignoranza delle norme è ancor più grave che
nel caso di un privato cittadino.
Il pagamento del massimo di sanzione
può risultare quasi insignificante per una
grossa azienda e pesantissimo, forse insostenibile,
per un anziano montanaro.
Infine il comportamento del soggetto: diversa
è la valutazione se mostra il più totale disinteresse
oppure l' intenzione di voler porre
rimedio al danno causato.
Particolare attenzione dovrà essere posta
nei rapporti con le popolazioni locali, eredi
non sempre consapevoli di una tradizione di
sapiente integrazione nell' ambiente. E' per
questo di grande importanza che le GEV stabiliscano
un buon rapporto di collaborazione
con queste popolazioni.
<< Ambito normativo di intervento delle GEV >>
Le guardie ecologiche volontarie sono
agenti di polizia amministrativa e pertanto
hanno poteri di intervento diretto esclusivamente
nei casi di illecito amministrativo. Non
possono invece intervenire direttamente nei
casi di violazione di norme sanzionate penalmente,
essendo in tal caso limitati i loro poteri
alla semplice segnalazione.
Si rammenta che, nella qualità di pubblico
ufficiale e cioè durante l' adempimento del servizio,
LA GEV ha comunque l' obbligo di segnalazione
di presunti reati.
Le GEV esercitano la propria attività
nell' ambito delle seguenti norme:
NORME IN MATERIA DI CONSERVAZIONE
DEI BENI NATURALI
LR 11- 9- 1979 << Provvedimenti per
la protezione della flora in Abruzzo >>
LR 29- 7- 1986 n. 35 << Tutela ed utilizzazione
dei beni costituenti il demanio armentizio >>
LR 16- 2- 1988 n. 22 << Normativa per la raccolta,
coltivazione e commercio dei tartufi freschi
o conservati destinati al consumo della
Regione Abruzzo >> e successive modificazioni
ed integrazioni.
LR 3- 3- 1988 n. 25 << Norme in materia di usi
civici e gestione terre civiche >> (compresa la legislazione
nazionale)
LR 11- 4- 90 n. 40 << Norme in materia di sanzioni
pecuniarie per la protezione delle bellezze
naturali >>
LR 11- 2- 1992 n. 15 << Norme sul controllo del
randagismo, istituzione dell' anagrafe canina e
sulla protezione degli animali da affezione >>
LR 7- 9- 1993 n. 50 << Primi interventi per la difesa
della biodiversità nella Regione Abruzzo:
tutela della fauna cosiddetta minore >>
LR 26- 2- 1993 n. 14 << Divieto di usare volatili
di allevamento per il tiro al volo >>.
LR 31- 5- 1994 n. 30 << Norme per l' attività venatoria
e per la tutela della fauna selvatica >>.
LEGGI ISTITUTIVE DI PARCHI E RISERVE
NATURALI
LR 20- 6- 1980 n. 61 << Norme per la difesa dell'
ambiente e direttive per l' istituzione di Parchi
e Riserve naturali e Parchi territoriali >>
LR 15- 11- 1983 n. 70 << Istituzione del Parco
Sorgenti del Fiume Vera >>
LR 12- 12- 1985 n. 66 << Istituzione della riserva
naturale guidata del Bosco di S Antonio >>
LR 31- 10- 1986 n. 57 << Istituzione della Riserva
Naturale guidata Sorgenti del Pescara >>
LR 29- 5- 1987 n. 24 << Istituzione della riserva
naturale guidata Zompo lo Schioppo >>
LR 29- 5- 1987 n. 25 << Istituzione del Parco
territoriale attrezzato delle sorgenti sulfuree
sul Lavino >>
LR 29- 5- 1987 n. 26 << Istituzione della riserva
naturale controllata Lago di Penne >>
LR 13- 7- 1989 n. 54 << Istituzione del parco
Naturale Regionale del Sirente Velino >>
LR 20- 7- 1989 n. 57 << Istituzione della riserva
naturale valle dell' Orte >>
LR 28- 9- 1989 n. 87 << Istituzione della Riserva
Naturale del Voltigno e Valle d' Angri >>
LR 9- 5- 1990 n. 68 << istituzione della Riserva
Naturale controllata Lago di Serranella >>
LR 13- 11- 1990 n. 84 << Istituzione della Riserva
naturale guidata Gole del Salinello >>
LR 13- 11- 1990 n. 85 << Istituzione del Parco
territoriale attrezzato di Vicoli >>
LR 20- 11- 1990 n. 89 << Istituzione del Parco
territoriale attrezzato fiume Fiumetto >>
LR 20- 11- 1990 n. 90 << Istituzione del Parco
territoriale attrezzato di Città S Angelo con
annesso Orto Botanico >>
LR 4- 6- 1991 n. 22 << Istituzione della Riserva
naturale guidata Majella orientale >>
LR 4- 6- 1991 n. 23 << Istituzione del Parco territoriale
attrezzato dell' Annunziata nel Comune
di Orsogna >>
LR 4- 12- 1991 n. 74 << Istituzione della Riserva
naturale controllata Castel Cerreto >>
LR 4- 12- 1991 n. 75 << Istituzione della Riserva
naturale guidata Valle del Foro >>
LR 10- 3- 1992 n. 19 << Istituzione della Riserva
naturale speciale delle Grotte di Pietrasecca >>
e successive modificazioni e integrazioni
LR 14- 12- 1993 n. 73 << Interpretazione autentica
della LR 54/ 89 e misure urgenti per garantire
il funzionamento del parco regionale
Sirente Velino >>
NORME IN MATERIA DI TUTELA
DEL PAESAGGIO
Legge n. 1497/ 1939
Legge n. 431/ 1985
LR 9- 5- 1990 n. 69 << Procedure di adozione
ed approvazione del Piano regionale Paesistico >>
NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL
TERRITORIO
Legislazione regionale e nazionale in materia
di cave, discariche e smaltimento dei rifiuti.
LR 7- 7- 1982 n. 38 << Interventi per la forestazione
protettiva e produttiva per la sistemazione
idraulico - forestale del territorio per l' incremento
e la salvaguardia del patrimonio arboreo,
produzione piante officinali >> successive
modifiche ed integrazioni.
LR 9- 5- 1990 n. 66 << Valutazione impatto ambientale:
disciplina delle attribuzioni e procedure >>
Legge 8- 7- 1983 n. 18 << Norme per la conservazione,
tutela e trasformazione del territorio
della Regione Abruzzo >> e successive modificazioni
ed integrazioni
NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO
AMBIENTALE
DPR 915/ 82
DPR n. 203/ 1988
L n. 319/ 1976, L n. 690/ 1976
LR 26- 9- 1989 n. 86 Piano regionale di risanamento
delle acque
NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE
CIVILE E VOLONTARIATO
LR 14- 12- 1993 n. 72 << Disciplina delle attività
regionali di protezione civile >>
LR 13- 6- 1991 n. 25 << Norme integrative in
materia di volontariato, associazionismo e
albo regionale per la Protezione Civile e disciplina
degli interventi per la prevenzione degli
incendi boschivi >>
LR 12- 8- 1993 n. 37 << Legge quadro sul volontariato >>
Legge 11- 8- 1991 n. 266 (Volontariato)
Ogni altra disposizione statale o regionale di
tipo innovativo, modificatorio o integrativo
delle materie di cui sopra.
Vista la complessità e molteplicità delle
norme, nel Decreto di nomina potrà essere assegnato
un più specifico ambito normativo di
intervento a ciascuna guardia ecologica volontaria,
in relazione alle caratteristiche e ai problemi
prevalenti dell' ambito territoriale di
competenza.
Quanto sopra sulla base delle indicazioni
fornite dagli Enti organizzatori, con riferimento
all' organizzazione del servizio di vigilanza
svolto dai soggetti istituzionalmente
preposti e in relazione anche all' impostazione
dei corsi di formazione delle GEV in moduli
generali e moduli specifici per materia e caratteri
dei territori.
Tipi di rapporto che la GEV può redigere
Verbale di sanzione amministrativa, da
trasmettere all' Autorità Amministrativa che lo
notifica successivamente qualora non sia possibile
la notifica immediata.
Verbale di notizia di reato (in caso di pubblico
ufficiale) da trasmettere all' Autorità giudiziaria.
Verbale di sequestro da trasmettere all'
Autorità Amministrativa che provvede in
merito; l' istituto del sequestro deve essere utilizzato
solo nei casi consentiti dalla legge.
Verbale di segnalazione di reato da trasmettere
all' Autorità giudiziaria.
Verrà predisposto un modello unificato
regionale di modulo per i quattro tipi di verbale.
Dotazione di attrezzature
Le Guardie ecologiche volontarie presteranno
servizio disarmate.
Per ogni GEV sarà dato in dotazione:
- distintivo da esporre in evidenza sull' abito
- tessere di riconoscimento
- prontuario leggi e norme
- tariffario sanzioni amministrative pecuniarie
- manuali riconoscimento specie protette
- manuale istruzioni di comportamento
- blocco verbali (4 tipi di moduli)
- cartografia territorio operativo (1: 10000 e/ o
1: 25.000 con delimitazione aree protette.
per ogni coppia di GEV in servizio:
- radio ricetrasmittente o telefono cellulare
- torcia tascabile
- binocolo
- macchina fotografica compatta automatica
- borsa primo soccorso (contenente, tra l' altro,
il succhiaveleno)
- zainetto per contenere quanto sopra
Per la sede dell' Ente organizzatore o
eventuali sedi distaccate:
- centralina trasmissione e ricarica radio (con
eventuale antenna) se non è già presente in
sede, o telefono
- registri e modulari
- una attrezzatura di riserva per coppia GEV
- materiali di consumo (pellicole fotografiche,
cancelleria, etc)
- rotella metrica
- corda soccorso
- mini biblioteca
- mini archivio fotografico
- mini archivio pratiche
- mini archivio cartografico
Sedi operative di riferimento e rapporti con altri
organi di vigilanza.
La sede di riferimento principale è l' Ente
organizzatore.
Per esigenze operative, possono essere
individuate sedi operative secondarie decentrate,
privilegiando a tale scopo i Comuni e le
Comunità montane.
Le GEV dovranno avvalersi di un sistema
di comunicazione a distanza, privilegiando quelli già
in uso presso le sedi di riferimento.
E' importante vengano instaurati rapporti
di collaborazione promossi e coordinati
dall' Ente organizzatore con altri organi di vigilanza
sul territorio, in particolare con il
Corpo Forestale dello Stato, per la preparazione
specifica, le competenze, la diffusa presenza
sui territori non urbanizzati dei suoi uomini
e la sua qualità di polizia giudiziaria.
Modalità operative e rimborsi
Per motivi si sicurezza e di controllo, le
GEV in servizio dovranno operare sul territorio
sempre in coppia.
E' opportuno che il servizio venga organizzato
in modo da formare coppie di persone
residenti in località vicine tra loro oltre che all'
ambito territoriale di competenza operativa e
comprendenti le eventuali << specializzazioni >>
di interesse prevalente per il territorio e tra
loro complementari.
Le GEV utilizzano per lo più un mezzo di
trasporto proprio, con diritto ad un rimborso,
a cura e spese dell' Ente organizzatore come
quello spettante ai dipendenti pubblici in missione
(una quota pari ad un quinto del costo di
un litro di benzina per ogni km percorso, più
gli eventuali pedaggi autostradali), dietro presentazione
di un rapporto di servizio indicante
l' itinerario e l' orario dei percorsi.
Il chilometraggio sarà calcolato dalla sede
dell' Ente organizzatore o dalla sede di residenza
se più vicina al percorso di servizio.
L' utilizzazione delle attrezzature della coppia
di GEV sarà coordinata dal responsabile individuato
dall' Ente organizzatore.
In caso di uso del mezzo pubblico, spetta
il rimborso del prezzo del biglietto (seconda
classe per i treni) previa presentazione dello
stesso.
In casi particolari le GEV potranno anche
avvalersi di mezzi di trasporto di servizio appartenenti
all' Ente organizzatore, previa la
necessaria procedura autorizzativa.
Consulenze e aggiornamenti organizzativi
Per i problemi di routine le GEV faranno
riferimento all' Ente organizzatore attraverso
il responsabile incaricato.
E' comunque opportuno siano svolte riunioni
periodiche, per utili confronti di esperienze
e scambi di informazioni.
Per le questioni che vanno oltre il loro
ruolo di polizia amministrativa, le GEV faranno
riferimento all' Ente organizzatore e all'
autorità giudiziaria.
La Regione di propria iniziativa e sentiti
gli Enti organizzatori, o su richiesta degli
stessi Enti, potrà modificare, integrare, aggiornare
le presenti direttive.
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