LEGGE REGIONALE N. 27 DEL 3-04-1995
REGIONE ABRUZZO

<< Istituzione del servizio volontario di
vigilanza ecologica >>.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO N. 10
del 28 aprile 1995
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

 

ARTICOLO 1

 Finalità
 1.  La Regione in attuazione dell' art. 9 del
DPR 24 luglio 1977, n. 616 e in armonia con
gli obiettivi di cui all' art. 3 dello Statuto regionale,
istituisce il servizio volontario di vigilanza
ecologica per le seguenti specifiche finalità :
a) diffondere la conoscenza ed il rispetto dei
valori ambientali;
  b) promuovere l' informazione sulla legislazione
vigente in materia di tutela ambientale;
  c) concorrere con le istituzioni pubbliche alla
tutela e alla valorizzazione del patrimonio ambientale
e naturalistico;
  d) attuare un' efficace azione di prevenzione
dei danni al patrimonio ambientale della Regione;
  e) collaborare, offrendo la propria disponibilità
alle autorità  competenti, in caso di pubbliche
calamità  o di emergenze di carattere ecologico.
  2.  Il servizio è  svolto dalle guardie ecologiche
volontarie con le modalità  di cui alla presente
legge.

 

 

ARTICOLO 2

 Compiti
 1.  Le guardie ecologiche volontarie operano
per favorire e garantire l' applicazione
della normativa in materia di salvaguardia ambientale.
  2.  Le guardie ecologiche volontarie svolgono
le seguenti funzioni di polizia amministrativa
ai sensi dell' art. 7 della presente legge:
- prevenzione
a) educazione ecologica ed ambientale attuata
sulla base di programmi di sensibilizzazione
ed informazione, in collaborazione con enti ed
istituzioni;
  b) sorveglianza negli ambiti destinati a parco o
riserva naturale, nelle aree di particolare interesse
naturalistico ed ambientale, nelle zone
destinate a particolari vincoli di tutela, nelle
zone di cui sono state accertate e siano presenti
entità  di particolare valore naturalistico ed ambientale;
  - controllo
a) vigilanza sullo stato di conservazione degli
endemismi, dei biotopi e dei geotopi, o di
realtà  ambientali e paesaggistiche tipiche del
territorio abruzzese, sulla qualità  delle acque,
dell' aria e del suolo;
  b) segnalazione delle autorità  competenti di
casi di degrado ambientale e delle relative cause,
nonchè  segnalazione tempestiva e puntuale
al Corpo Forestale dello Stato in caso di avvistamento
incendi;
  - repressione
a) accertamento delle violazioni di disposizioni
in materia ecologica ed ambientale.
  3.  Le guardie ecologiche volontarie collaborano
con le autorità  competenti in caso di
necessità  di interventi e opere di soccorso nell'
eventualità  di pubbliche calamità  o disastri di
natura ambientale, nonchè  promuovono
azioni di ausilio e coordinamento delle iniziative
del volontariato civile.
  4.  L' appartenenza al servizio volontario
di vigilanza ecologica non dà  luogo ad alcun
rapporto di lavoro e le relative funzioni sono
espletate a titolo gratuito, salvo l' eventuale
rimborso delle spese.

 

 

ARTICOLO 3

 Enti organizzatori del servizio
 1.  L' organizzazione del servizio volontario
di vigilanza ecologica è  affidato ai seguenti
soggetti:
a) enti gestori dei parchi e riserve naturali, per
i territori ivi ricompresi;
  b) province nella restante parte del territorio
regionale.

 

 

ARTICOLO 4

 Compiti degli enti organizzatori
 1.  Gli enti organizzatori del servizio di vigilanza
ecologica volontaria provvedono, con
i contributi assegnati dalla regione, al funzionamento
del servizio medesimo ed in particolare:
a) nominano il responsabile del servizio di vigilanza
ecologica, scelto tra i dipendenti in organico;
  b) approvano programmi annuali di attività ,
sentiti gli enti o organismi pubblici titolari di
competenze in materia di tutela del patrimonio
ambientale e le associazioni ambientaliste;
  c) approvano il regolamento di servizio in conformità
a quanto previsto nelle direttive regionali
volte ad uniformare il comportamento
delle guardie ecologiche volontarie;
  d) organizzano i turni di servizio, contemperando
la disponibilità  delle guardie ecologiche
con le esigenze di tutela ecologica ed ambientale
del territorio;
  e) ricevono i rapporti di servizio ed i verbali redatti
dalle guardie ecologiche e li trasmettono
alle autorità  competenti;
  f) vigilano sul regolare espletamento del servizio
e l' osservanza degli obblighi di cui all' art. 8
da parte delle guardie ecologiche volontarie,
segnalando alla Presidenza della Giunta Regionale
ogni eventuali irregolarità  riscontrata;
  g) stipulano i contratti di assicurazione contro
gli infortuni per servizio delle guardie ecologiche
volontarie;
  h) predispongono contratti di assicurazione
sulla responsabilità  civile verso terzi per danni
causati dalle guardie ecologiche volontarie
nell' espletamento dell' incarico;
  i) provvedono alla dotazione, conservazione e
manutenzione dei mezzi necessari all' espletamento
del servizi di vigilanza ecologica;
  l) relazionano annualmente alla Giunta Regionale
lo stato di attuazione del programma e sul
funzionamento del servizio.

 

 

ARTICOLO 5

 Corsi di formazione ed aggiornamento
 1.  La Regione Abruzzo, attraverso il
<< Centro Regionale di formazione Professionale
di Sulmona >>, organizza corsi di formazione
e di aggiornamento individuando preventivamente
modalità , termini di espletamento
e contenuti degli stessi.
  2.  Gli interessati inoltrano alla Regione
Abruzzo domanda di ammissione al corso,
comprovando il possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
  b) non aver subito condanne a pena detentiva
per delitto non colposo e non essere sottoposti
a misure di sicurezza;
  c) non aver subito condanna per qualsiasi tipo
di violazione della normativa con finalità  di
salvaguardia ambientale e naturalistica.
  Nella domanda dovrà  essere indicato
l' ente organizzatore del servizio di vigilanza
ecologica (provincia o ente gestore del parco)
presso il quale intendano prestare il servizio
volontario.
  3.  Al termine del corso le aspiranti guardie
sostengono presso il Centro Regionale di
Formazione un esame teorico - pratico innanzi
ad una commissione regionale, nominata con
decreto del Presidente della Giunta Regionale
  4.  La commissione è  composta da:
a) il presidente della Giunta Regionale o suo
delegato, con funzione di presidente;
  b) un funzionario di pubblica sicurezza, designato
dal Prefetto;
  c) un funzionario del Corpo Forestale dello
stato;
  d) un esperto universitario di discipline ecologiche
ed ambientali;
  e) un esperto universitario in materia di legislazione
ambientale;
  f) un funzionario dell' ufficio regionale difesa
del suolo;
  g) un funzionario regionale dell' ufficio parchi
e riserve naturali;
  h) un funzionario regionale del settore ecologia;
  i) un funzionario regionale del settore agricoltura
e foreste.
  In caso di parità  di voti prevale il voto del
Presidente della Commissione.
  Le funzioni di segretario della commissione
sono svolte da un impiegato regionale di
livello non inferiore al sesto.
  5.  Ai componenti della commissione d' esame
estranei all' Amministrazione regionale,
compete un gettone di presenza per ciascuna
seduta pari L. 50.000 nette, oltre al rimborso
eventuale della trasferta, in misura identica a
quella vigente per i dipendenti della carriera
direttiva dell' Amministrazione regionale.

 

 

ARTICOLO 6

 Nomina a guardia giurata
 1.  Il Presidente della Giunta regionale
presenta istanza al Prefetto territorialmente
competente per il rilascio, ai sensi dell' art. 133
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, del decreto di approvazione della
nomina a guardia giurata di coloro che hanno
superato l' esame, di cui al precedente articolo
e siano in possesso dei requisiti previsti dall' articolo
138 del citato testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza.
  2.  I decreti prefettizi di approvazione
delle nomine di guardia giurata sono trasmessi
al Presidente della Giunta regionale per gli
adempimenti di cui al successivo articolo.

 

 

ARTICOLO 7

 Incarico di guardia ecologica volontaria
 1.  L' incarico di guardia ecologica volontaria
è  attribuito alle guardie giurate con decreto
del Presidente della Giunta regionale,
nel quale è  indicato l' oggetto del potere di accertamento
e l' ambito territoriale in cui ciascuna
guardia deve operare.
  2.  La guardia ecologica volontaria è  ammessa
all' esercizio delle sue funzioni dopo
aver prestato il giuramento innanzi al Pretore,
ai sensi dell' articolo 250 del regio decreto
6 maggio 1940, n. 635.
  3.  La guardia ecologica volontaria è
agente di polizia amministrativa e titolare dei
poteri di cui all' articolo 13 della legge
24 novembre 1981, n. 689.
  4.  La guardia ecologica volontaria è  dotata
di un tesserino di riconoscimento e di un
distintivo, conformi al modello approvato
dalla Giunta regionale e dal Prefetto, ai sensi
dell' articolo 252 del regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635.

 

 

ARTICOLO 8

 Doveri delle guardie ecologiche volontarie
 1.  Le guardie ecologiche volontarie devono:
a) assicurare e prestare il proprio servizio nei
modi, orari e località  concordati con i responsabili
degli Enti organizzatori del servizio di
cui all' art. 3;
  b) qualificarsi esibendo il tesserino personale e
portare il distintivo, forniti dall' Ente responsabile
del servizio;
  c) compilare in modo chiaro e completo i rapporti
di servizio ed i verbali di accertamento,
secondo quanto disposto dalla vigente normativa,
facendoli pervenire al responsabile del
servizio;
  d) usare con cura l' attrezzatura ed i mezzi in
dotazione;
  e) partecipare ai corsi di aggiornamento;
  f) collaborare con gli altri servizi di tutela ambientale
e con gli uffici ed agenti di polizia giudiziaria
per attività  di prevenzione, di controllo
di ricerca e di accertamento di reati commessi
contro il patrimonio ambientale;
  g) operare con prudenza, diligenza e perizia
nell' espletamento del servizio.
  2.  Nell' espletamento dei propri compiti
le guardie ecologiche volontarie non possono
essere armate, anche se regolarmente autorizzate
al porto delle armi.

 

 

ARTICOLO 9

 Ambiti di competenza territoriale delle
guardie ecologiche volontarie
 1.  L' ambito di competenza operativa
della guardia ecologica volontaria, (indicato
nel decreto di nomina di cui all' art. 7, comma
primo), viene determinato dalla Giunta regionale
in base alle esigenze di organico evidenziate,
per i territori di rispettiva competenza,
dagli enti organizzatori tramite la relazione
annuale di cui all' art. 4 lett. e).
  2.  La Guardia ecologica volontaria può
operare al di fuori del territorio indicato nel
decreto di nomina, nel caso che si verifichino
immediate necessità  connesse ad infrazioni
compiute fuori del territorio di propria competenza.
  In tal caso è  tenuta a darne comunicazione
al responsabile della gestione del servizio
ecologico volontario competente per quel territorio.
  3.  Qualora le guardie vengano a conoscenza
di infrazioni compiute in ambiti territoriali
non sottoposti a propria diretta tutela
ne informano tempestivamente, con apposito
rapporto di servizio, il responsabile della gestione
del servizio ecologico volontario perchè
provveda ad adottare le misure opportune.

 

 

ARTICOLO 10

 Revoca e sospensione del servizio
 1.  Il presidente dell' ente organizzatore
del servizio di vigilanza ecologica volontaria è
tenuto a segnalare al Presidente della Giunta
regionale ed al Prefetto, competente per territorio,
ogni irregolarità  riscontrata nello svolgimento
di compiti assegnati alle guardie ecologiche
volontarie, anche ai fini degli eventuali
provvedimenti di sospensione o, nei casi più
gravi, di revoca dell' incarico.
  2.  Il provvedimento adottato dal Presidente
della Giunta regionale è  comunicato al
Prefetto competente per territorio.

 

 

ARTICOLO 11

 Funzioni regionali di indirizzo
e coordinamento
 1.  La Giunta regionale esercita le funzioni
di indirizzo, coordinamento e vigilanza, al
fine di uniformare le attività  degli enti organizzatori
il servizio, nonchè  i comportamenti
delle guardie ecologiche volontarie sull' intero
territorio regionale.  Per lo svolgimento di
detta funzione la Presidenza della Giunta Regionale
si avvale della collaborazione dei servizi
regionali competenti: Settore ecologia e
Tutela Ambiente, Settore Agricoltura e Foreste,
Ufficio difesa del suolo, Ufficio parchi e
riserve naturali.
  In sede di prima applicazione della presente
legge si applicano le direttive contenute
nell' allegato << A >>.
  2.  La Giunta regionale predispone annualmente
una relazione da presentare al Consiglio
regionale sull' attuazione della presente
legge.
  3.  E' istituito presso il Servizio di Gabinetto
della Presidenza della Giunta l' elenco regionale
delle guardie ecologiche volontarie,
abilitate ai sensi dell' art. 7, all' esercizio delle
funzioni di cui alla presente legge.
  4.  L' iscrizione all' elenco è  disposta d' ufficio
all' atto della pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del decreto di cui all'
art. 7.
  5.  Le eventuali variazioni dell' elenco
sono disposte dal Presidente della Giunta regionale.
  6.  Copia dell' elenco e delle relative variazioni
è  trasmesso alla Prefettura competente.

 

 

ARTICOLO 12

 Piano finanziario
 1.  Entro il mese di febbraio di ciascun
anno gli enti organizzatori del servizio volontario
di vigilanza ecologica trasmettono alla
Giunta regionale un resoconto dell' attività
svolta e i dati consuntivi della gestione finanziaria
dei contributi assegnati dalla Regione
per l' anno precedente.
  2.  Entro il 30 settembre gli enti organizzatori
devono presentare alla Giunta regionale
un dettagliato preventivo di tutte le spese relative
all' organizzazione del servizio, articolato
in spese per dotazioni strumentali e spese per
la promozione e per il funzionamento del servizio
medesimo per l' anno successivo.
  3.  Nei successivi sessanta giorni la Giunta
regionale, delibera il piano di riparto dei contributi,
destinati dalla legge di approvazione
del bilancio regionale, all' organizzazione del
servizio volontario di vigilanza ecologica.

 

 

ARTICOLO 13

 Norma finanziaria
 1.  << All' onere derivante dall' applicazione
della presente legge, valutato per l' anno 1995
in L. 100.000.000, si provvede, ai sensi dell'
art. 38 della legge regionale di contabilità  29
dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale
iscritto al Cap. 323000 con quota parte della
partita n. 13 dell' elenco n. 3 dello stato di previsione
della spesa del bilancio per l' esercizio
1994.
  2.  Nello stato di previsione della spesa del
bilancio per l' esercizio 1995 è  iscritto (nel Settore
29, Titolo 1, Ctg. 5, Sezione 08) il capº
291534 con la denominazione << Spese per la
Istituzione del Servizio Volontariato di Vigilanza
Ecologica >> con lo stanziamento in termini
di sola competenza di L. 100.000.000.
 La presente legge regionale sarà  pubblicata
nel << Bollettino Ufficiale della Regione >>.
 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della
Regione Abruzzo.
 Data a L' Aquila, addì  3 aprile 1995

 

 

ALLEGATO 1:

ALLEGATO << A >>
alla legge regionale << Istituzione del servizio
volontario di vigilanza ecologica >>.
Direttive per uniformare il comportamento
delle guardie ecologiche volontarie e indicazioni
per l' organizzazione e lo svolgimento
del servizio

 

 Nell' ambito di compiti di prevenzione e
controllo della situazione ambientale assegnati
alle GEV, assume particolare rilievo il ruolo di
presidio del territorio e di segnalazione tempestiva
di principi di incendio boschivo in collegamento
con gli organi preposti all' intervento.
  Oltre ai compiti, definiti nella legge, ed a
maggior specificazione degli stessi le GEV
possono essere incaricate di segnalare agli organismi
di gestione delle aree protette ed agli
altri Enti pubblici eventuali interventi da effettuare
ed eventuali disfunzioni in quelli già  effettuati
(es situazioni sentieri, segnaletica,
frane).
  Le GEV devono tenere un << taccuino di
campagna >> sul quale annotare osservazioni
sull' ambiente: flora, fauna, meteorologia, situazione
dei sentieri.
  Tali osservazioni possono essere innanzitutto
utili alle stesse GEV per migliorare la
propria preparazione ed utili anche come strumento
di conoscenza del territorio.
  Le osservazioni verranno riportate nel
rapporto di servizio giornaliero.
  Comportamento
  L' opera che le GEV sono chiamate a svolgere
è  notevolmente complessa e delicata.  L' obiettivo
è  creare una figura che sia vista con
simpatia dal maggior numero possibile di persone,
un tutore dell' ambiente naturale nell' interesse
collettivo che si adoperi più  per prevenire
che per reprimere, che rappresenti un
punto di riferimento per informazioni e di appoggio
in caso di problemi, anche di necessità
di soccorso.
  La passione e l' impegno non devono diventare
fanatismo, le norme devono essere
fatte rispettare con senso della misura, con
equilibrio.  Il primo e più  importante compito
della GEV è  far capire, con pazienza e competenza,
ai soggetti sorpresi in difetto i motivi
per cui una certa azione è  dannosa all' ambiente
e quindi vietata dalle norme.
  I verbali e le sanzioni sono da utilizzare
con oculatezza: la legge è  uguale per tutti ma la
stessa legge fornisce disposizioni generali non
potendo scendere nel dettaglio dell' esteso numero
di casi diversi che si possono presentare.
  Spetta all' Autorità  amministrativa determinare
la sanzione relativa all' infrazione verbalizzata:
la GEV deve limitarsi a fornire, attraverso
il verbale, tutti gli elementi necessari.
  Poichè  la GEV deve conoscere i relativi parametri
di valutazione, si forniscono i seguenti
riferimenti normativi ed interpretativi.
  I parametri sono in generale definiti dalla
legge n. 689 del 1981 << Modifiche del sistema penale >>:
in sintesi, oltre alla gravità  dell' azione illecita,
sono determinanti le caratteristiche ed il
comportamento del soggetto che l' ha compiuta.
  <<...  il giudice deve tener conto della gravità
del reato, desunta: 1 dalla natura, dalla
specie, dai mezzi, dall' oggetto, dal tempo, e
da ogni altra modalità  dell' azione;  ...  2 dalla
intensità  del dolo o dal grado della colpa >>.
  Nel nostro caso a determinare la gravità
dell' azione illecita possono concorrere significativamente
le caratteristiche dell' ambiente: la
stessa azione può  avere effetti diversi più  o
meno gravi, immediati o nel tempo, a seconda
della vulnerabilità  dell' equilibrio ambientale
nel luogo dove è  stata compiuta.
  Le caratteristiche del soggetto interessano,
l' intenzionalità  e la possibilità  di ripetizione
dell' azione illecita.
  Un' azione determinata da pura disattenzione
e dall' ignoranza dei più  elementari principi
che regolano l' equilibrio ambientale oltre
che delle norme, con buone probabilità  non
sarà  più  ripetuta, da un soggetto reso opportunamente
consapevole.
  Un' azione determinata dal totale disinteresse
verso la qualità  dell' ambiente, dallo spregio
verso il rispetto del bene altrui o della collettività
o per ben preciso interesse privato, con
ogni probabilità  sarà  ripetuto o in tal caso unico
deterrente possibile sarà  una pesante sanzione.
  La valutazione dovrà  tener conto anche
della condizione economica del soggetto: se a
commettere l' illecito è  stata una grossa Società
l' ignoranza delle norme è  ancor più  grave che
nel caso di un privato cittadino.
  Il pagamento del massimo di sanzione
può  risultare quasi insignificante per una
grossa azienda e pesantissimo, forse insostenibile,
per un anziano montanaro.
  Infine il comportamento del soggetto: diversa
è  la valutazione se mostra il più  totale disinteresse
oppure l' intenzione di voler porre
rimedio al danno causato.
  Particolare attenzione dovrà  essere posta
nei rapporti con le popolazioni locali, eredi
non sempre consapevoli di una tradizione di
sapiente integrazione nell' ambiente.  E' per
questo di grande importanza che le GEV stabiliscano
un buon rapporto di collaborazione
con queste popolazioni.
  << Ambito normativo di intervento delle GEV >>
  Le guardie ecologiche volontarie sono
agenti di polizia amministrativa e pertanto
hanno poteri di intervento diretto esclusivamente
nei casi di illecito amministrativo.  Non
possono invece intervenire direttamente nei
casi di violazione di norme sanzionate penalmente,
essendo in tal caso limitati i loro poteri
alla semplice segnalazione.
  Si rammenta che, nella qualità  di pubblico
ufficiale e cioè  durante l' adempimento del servizio,
LA GEV ha comunque l' obbligo di segnalazione
di presunti reati.

Le GEV esercitano la propria attività nell' ambito delle seguenti norme:

 NORME IN MATERIA DI CONSERVAZIONE
DEI BENI NATURALI
 LR 11- 9- 1979 << Provvedimenti per
la protezione della flora in Abruzzo >>
  LR 29- 7- 1986 n. 35 << Tutela ed utilizzazione
dei beni costituenti il demanio armentizio >>
  LR 16- 2- 1988 n. 22 << Normativa per la raccolta,
coltivazione e commercio dei tartufi freschi
o conservati destinati al consumo della
Regione Abruzzo >> e successive modificazioni
ed integrazioni.
  LR 3- 3- 1988 n. 25 << Norme in materia di usi
civici e gestione terre civiche >> (compresa la legislazione
nazionale)
  LR 11- 4- 90 n. 40 << Norme in materia di sanzioni
pecuniarie per la protezione delle bellezze
naturali >>
  LR 11- 2- 1992 n. 15 << Norme sul controllo del
randagismo, istituzione dell' anagrafe canina e
sulla protezione degli animali da affezione >>
LR 7- 9- 1993 n. 50 << Primi interventi per la difesa
della biodiversità  nella Regione Abruzzo:
tutela della fauna cosiddetta minore >>
  LR 26- 2- 1993 n. 14 << Divieto di usare volatili
di allevamento per il tiro al volo >>.
  LR 31- 5- 1994 n. 30 << Norme per l' attività  venatoria
e per la tutela della fauna selvatica >>.

LEGGI ISTITUTIVE DI PARCHI E RISERVE
NATURALI
 LR 20- 6- 1980 n. 61 << Norme per la difesa dell'
ambiente e direttive per l' istituzione di Parchi
e Riserve naturali e Parchi territoriali >>
  LR 15- 11- 1983 n. 70 << Istituzione del Parco
Sorgenti del Fiume Vera >>
  LR 12- 12- 1985 n. 66 << Istituzione della riserva
naturale guidata del Bosco di S Antonio >>
  LR 31- 10- 1986 n. 57 << Istituzione della Riserva
Naturale guidata Sorgenti del Pescara >>
  LR 29- 5- 1987 n. 24 << Istituzione della riserva
naturale guidata Zompo lo  Schioppo >>
  LR 29- 5- 1987 n. 25 << Istituzione del Parco
territoriale attrezzato delle sorgenti sulfuree
sul Lavino >>
  LR 29- 5- 1987  n. 26 << Istituzione della riserva
naturale controllata Lago di Penne >>
  LR 13- 7- 1989 n. 54 << Istituzione del parco
Naturale Regionale del Sirente Velino >>
  LR 20- 7- 1989 n. 57 << Istituzione della riserva
naturale valle dell' Orte >>
  LR 28- 9- 1989 n. 87 << Istituzione della Riserva
Naturale del Voltigno e Valle d' Angri >>
  LR 9- 5- 1990 n. 68 << istituzione della Riserva
Naturale controllata Lago di Serranella >>
  LR 13- 11- 1990 n. 84 << Istituzione della Riserva
naturale guidata Gole del Salinello >>
  LR 13- 11- 1990 n. 85 << Istituzione del Parco
territoriale attrezzato di Vicoli >>
  LR 20- 11- 1990 n. 89 << Istituzione del Parco
territoriale attrezzato fiume Fiumetto >>
  LR 20- 11- 1990 n. 90 << Istituzione del Parco
territoriale attrezzato di Città  S Angelo con
annesso Orto Botanico >>
  LR 4- 6- 1991 n. 22 << Istituzione della Riserva
naturale guidata Majella orientale >>
  LR 4- 6- 1991 n. 23 << Istituzione del Parco territoriale
attrezzato dell' Annunziata nel Comune
di Orsogna >>
  LR 4- 12- 1991 n. 74 << Istituzione della Riserva
naturale controllata Castel Cerreto >>
  LR 4- 12- 1991 n. 75 << Istituzione della Riserva
naturale guidata Valle del Foro >>
  LR 10- 3- 1992 n. 19 << Istituzione della Riserva
naturale speciale delle Grotte di Pietrasecca >>
e successive modificazioni e integrazioni
  LR 14- 12- 1993 n. 73 << Interpretazione autentica
della LR 54/ 89 e misure urgenti per garantire
il funzionamento del parco regionale
Sirente Velino >>

NORME IN MATERIA DI TUTELA
DEL PAESAGGIO
Legge n. 1497/ 1939
Legge n. 431/ 1985
LR 9- 5- 1990 n. 69 << Procedure di adozione
ed approvazione del Piano regionale Paesistico >>

NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL
TERRITORIO
 Legislazione regionale e nazionale in materia
di cave, discariche e smaltimento dei rifiuti.
  LR 7- 7- 1982 n. 38 << Interventi per la forestazione
protettiva e produttiva per la sistemazione
idraulico - forestale del territorio per l' incremento
e la salvaguardia del patrimonio arboreo,
produzione piante officinali >> successive
modifiche ed integrazioni.
  LR 9- 5- 1990 n. 66 << Valutazione impatto ambientale:
disciplina delle attribuzioni e procedure >>
Legge 8- 7- 1983 n. 18 << Norme per la conservazione,
tutela e trasformazione del territorio
della Regione Abruzzo >> e successive modificazioni
ed integrazioni

NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO
AMBIENTALE
DPR 915/ 82
DPR n. 203/ 1988
L n. 319/ 1976, L n. 690/ 1976
LR 26- 9- 1989 n. 86 Piano regionale di risanamento
delle acque

NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE
CIVILE E VOLONTARIATO
 LR 14- 12- 1993 n. 72 << Disciplina delle attività
regionali di protezione civile >>
  LR 13- 6- 1991 n. 25 << Norme integrative in
materia di volontariato, associazionismo e
albo regionale per la Protezione Civile e disciplina
degli interventi per la prevenzione degli
incendi boschivi >>
  LR 12- 8- 1993 n. 37 << Legge quadro sul volontariato >>
Legge 11- 8- 1991 n. 266 (Volontariato)

Ogni altra disposizione statale o regionale di
tipo innovativo, modificatorio o integrativo
delle materie di cui sopra.

 Vista la complessità  e molteplicità  delle
norme, nel Decreto di nomina potrà  essere assegnato
un più  specifico ambito normativo di
intervento a ciascuna guardia ecologica volontaria,
in relazione alle caratteristiche e ai problemi
prevalenti dell' ambito territoriale di
competenza.
  Quanto sopra sulla base delle indicazioni
fornite dagli Enti organizzatori, con riferimento
all' organizzazione del servizio di vigilanza
svolto dai soggetti istituzionalmente
preposti e in relazione anche all' impostazione
dei corsi di formazione delle GEV in moduli
generali e moduli specifici per materia e caratteri
dei territori.
  Tipi di rapporto che la GEV può  redigere
  Verbale di sanzione amministrativa, da
trasmettere all' Autorità  Amministrativa che lo
notifica successivamente qualora non sia possibile
la notifica immediata.
  Verbale di notizia di reato (in caso di pubblico
ufficiale) da trasmettere all' Autorità  giudiziaria.
  Verbale di sequestro da trasmettere all'
Autorità  Amministrativa che provvede in
merito;  l' istituto del sequestro deve essere utilizzato
solo nei casi consentiti dalla legge.
  Verbale di segnalazione di reato da trasmettere
all' Autorità  giudiziaria.
  Verrà  predisposto un modello unificato
regionale di modulo per i quattro tipi di verbale.
  Dotazione di attrezzature
  Le Guardie ecologiche volontarie presteranno
servizio disarmate.
  Per ogni GEV sarà  dato in dotazione:
- distintivo da esporre in evidenza sull' abito
- tessere di riconoscimento
- prontuario leggi e norme
- tariffario sanzioni amministrative pecuniarie
- manuali riconoscimento specie protette
- manuale istruzioni di comportamento
- blocco verbali (4 tipi di moduli)
- cartografia territorio operativo (1: 10000 e/ o
1: 25.000 con delimitazione aree protette.
  per ogni coppia di GEV in servizio:
- radio ricetrasmittente o telefono cellulare
- torcia tascabile
- binocolo
- macchina fotografica compatta automatica
- borsa primo soccorso (contenente, tra l' altro,
il succhiaveleno)
- zainetto per contenere quanto sopra
  Per la sede dell' Ente organizzatore o
eventuali sedi distaccate:
- centralina trasmissione e ricarica radio (con
eventuale antenna) se non è  già  presente in
sede, o telefono
- registri e modulari
- una attrezzatura di riserva per coppia GEV
- materiali di consumo (pellicole fotografiche,
cancelleria, etc)
- rotella metrica
- corda soccorso
- mini biblioteca
- mini archivio fotografico
- mini archivio pratiche
- mini archivio cartografico
Sedi operative di riferimento e rapporti con altri
organi di vigilanza.
  La sede di riferimento principale è  l' Ente
organizzatore.
  Per esigenze operative, possono essere
individuate sedi operative secondarie decentrate,
privilegiando a tale scopo i Comuni e le
Comunità  montane.
  Le GEV dovranno avvalersi di un sistema
di comunicazione a distanza, privilegiando quelli già
in uso presso le sedi di riferimento.
  E' importante vengano instaurati rapporti
di collaborazione promossi e coordinati
dall' Ente organizzatore con altri organi di vigilanza
sul territorio, in particolare con il
Corpo Forestale dello Stato, per la preparazione
specifica, le competenze, la diffusa presenza
sui territori non urbanizzati dei suoi uomini
e la sua qualità  di polizia giudiziaria.
  Modalità  operative e rimborsi
  Per motivi si sicurezza e di controllo, le
GEV in servizio dovranno operare sul territorio
sempre in coppia.
  E' opportuno che il servizio venga organizzato
in modo da formare coppie di persone
residenti in località  vicine tra loro oltre che all'
ambito territoriale di competenza operativa e
comprendenti le eventuali << specializzazioni >>
di interesse prevalente per il territorio e tra
loro complementari.
  Le GEV utilizzano per lo più  un mezzo di
trasporto proprio, con diritto ad un rimborso,
a cura e spese dell' Ente organizzatore come
quello spettante ai dipendenti pubblici in missione
(una quota pari ad un quinto del costo di
un litro di benzina per ogni km percorso, più
gli eventuali pedaggi autostradali), dietro presentazione
di un rapporto di servizio indicante
l' itinerario e l' orario dei percorsi.
  Il chilometraggio sarà  calcolato dalla sede
dell' Ente organizzatore o dalla sede di residenza
se più  vicina al percorso di servizio.
  L' utilizzazione delle attrezzature della coppia
di GEV sarà  coordinata dal responsabile individuato
dall' Ente organizzatore.
  In caso di uso del mezzo pubblico, spetta
il rimborso del prezzo del biglietto (seconda
classe per i treni) previa presentazione dello
stesso.
  In casi particolari le GEV potranno anche
avvalersi di mezzi di trasporto di servizio appartenenti
all' Ente organizzatore, previa la
necessaria procedura autorizzativa.
  Consulenze e aggiornamenti organizzativi
  Per i problemi di routine le GEV faranno
riferimento all' Ente organizzatore attraverso
il responsabile incaricato.
  E' comunque opportuno siano svolte riunioni
periodiche, per utili confronti di esperienze
e scambi di informazioni.
  Per le questioni che vanno oltre il loro
ruolo di polizia amministrativa, le GEV faranno
riferimento all' Ente organizzatore e all'
autorità  giudiziaria.
  La Regione di propria iniziativa e sentiti
gli Enti organizzatori, o su richiesta degli
stessi Enti, potrà  modificare, integrare, aggiornare
le presenti direttive.